La manutenzione della caldaia è obbligatoria?
Si, la manutenzione è obbligatoria.
Chi può effettuare la manutenzione della caldaia?
La manutenzione deve essere affidata a soggetti abilitati alla manutenzione straordinaria degli impianti secondo quanto riportato dall’art. 1, comma 1 della Legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modifiche ed integrazioni, alla lettera c) – “impianti di riscaldamento e di climatizzazione” – ed alla lettera e) – “impianti a gas”.
I soggetti abilitati sono iscritti al Registro delle Imprese, presso la CCIAA, o all’Albo delle Imprese Artigiane.
A tali soggetti viene rilasciato un certificato di riconoscimento.
Dopo quanto tempo deve essere eseguita la manutenzione?
La manutenzione delle caldaie ad uso domestico (o comunque di potenza inferiore 35 kW) è da effettuarsi dopo 4 anni dall’installazione e, successivamente, ogni anno.
Leggi regionali e comunali regolano le tempistiche della cosiddetta “prova fumi” (test per la corretta regolazione del bruciatore) che differiscono tra di loro e quindi occorre verificare nel proprio comune o nella propria regione qual è l’intervallo di tempo da considerare.
Che cos’è il libretto di impianto?
Secondo quanto stabilito dalla normativa attualmente in vigore, a partire dal 15 Ottobre 2014 ed in base alle scadenze di manutenzione degli impianti regolamentate dalle singole Regioni, ogni caldaia deve avere il libretto d’impianto, che affianca quello vecchio e che deve essere mantenuto.
Per ogni caldaia devono quindi essere presenti due libretti: uno per il rapporto sull’efficienza in cui registrare le prestazioni degli impianti e uno per l’uso e la manutenzione che indica gli interventi di controllo ed eventuale manutenzione.
Chi non ha il nuovo libretto deve richiederlo al manutentore durante il prossimo controllo dell’impianto di riscaldamento.
Chi è il responsabile dell’impianto?
Il responsabile dell’impianto di riscaldamento e climatizzazione è: l’occupante dell’abitazione a qualsiasi titolo, quindi:
- il proprietario, nel caso di abitazione privata
- l’inquilino, in caso di abitazione in affitto.
Fa eccezione l’affittuario con abitazione in un condominio con riscaldamento centralizzato. In questo caso la responsabilità è dell’amministratore.
Se invece nell’appartamento, è presente un impianto di climatizzazione estiva, la responsabilità è dell’affittuario che è obbligato ad incaricare un soggetto abilitato a verificarne la sicurezza.
Vuoi un consiglio specifico per la tua esigenza? Contattaci subito, ti forniremo senza impegno le risposte ideali per la realizzazione del tuo progetto a risparmio energetico!